Massime

Trattamento dati sensibili privacy e web

Corte giustizia UE grande sezione
13/05/2014 n. 131 Parti: Google Spain SL C. AEPD
“Anche nel caso in cui il trattamento di dati personali effettuato dal motore di ricerca internet sia lecito, il soggetto titolare dei suddetti dati (c.d. interessato), può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca quale titolare del trattamento (o in alternativa al Garante per la protezione dei dati personali o all’ Autorità Giudiziaria) per vedere riconosciuto il proprio diritto all’oblio ed ottenere così la rimozione del dato contestato, dovendo tuttavia dimostrare l’inadeguatezza di questo, la non pertinenza o l’eccessività rispetto alle finalità di indicizzazione.”

Commento.
L’effettiva tutela del diritto all’oblio è sottoposta quindi alla concreta grave difficoltà processuale di provare: l’inadeguatezza del dato, la sua non pertinenza e la sua eccessività.
Alla luce del concreto funzionamento degli strumenti di ricerca (senza alcun ordine) e del processo stesso, questo diritto (forse il più importante nell’attualità) appare sostanzialmente privo di tutela, ciò a tutto vantaggio di chi quei dati può liberamente fruirli, restando difficilmente sanzionabile per l’eventuale danno provocato.

Cassazione Civile, Sez. Trib. n. 3110 del 17.02.2016 – esenzione ex art. 19 ex L. n. 74 del 1987 agli accordi tra i coniugi per i trasferimenti patrimoniali

La Cassazione dimostra di superare la risalente teoria della distinzione tra “accordi patrimoniali in sede di separazione” e “accordi patrimoniali conclusi in occasione della separazione” attribuendo carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione tra i coniugi ed aventi ad oggetto trasferimenti mobiliari o immobiliari.

La Suprema Corte, con la Sent. 3110/2016 appare aderire a quello che definisce l’ormai “quasi ventennale orientamento dottrinale che ha sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711 c.p.c., comma 4, in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.”

Secondo la Cassazione il suddetto orientamento acquista valore in un quadro di interventi che vengono definiti di “degiursdizionalizzazione” e per i quali con gli interventi legislativi  del D.L. n. 132 del 2014 (convertito con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162) e della  L. 6 maggio 2015, n. 55 si è dimostrato di dar sempre maggior valore alla volontà dei coniugi per il superamento della crisi familiare, in vista di un divorzio per il quale si sono drasticamente diminuiti i limiti temporali.

Partendo dalle suddette premesse così conclude la Cassazione nella Sentenza n. 3110 del 17.02.2016:

“Quanto sopra, nei limiti propri della presente decisione, induce questa Corte a ritenere che, nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge (per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di separazione legale ininterrotta).

In tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare – quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere – che detti negozi siano da intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

1.4. Infine, va dato atto che, nel ribadire l’applicabilità dell’esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, come modificato per effetto delle succitate sentenze della Corte costituzionale, per quanto qui rileva, a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62 – 63) la stessa Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti documenti di prassi in materia (circolare n. 27/2012, pag. 10, e circolare n. 18/2013, pagg. 38-41), non opera alcuna distinzione al riguardo tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.”

Cass. Civile, sez. trib., 17/02/2016,  n. 3110

 

 

 

Esclusione dalla garanzia per i vizi della cosa venduta 1491 c.c.

Trova dunque applicazione il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per il quale l’acquirente che, pur essendo a conoscenza del vizio dell’immobile, stipula il contratto senza aggiungere alcuna riserva e senza chiedere una riduzione del prezzo o un risarcimento del danno, dimostra, con tale comportamento, di rinunciare alla garanzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1491 coc. civ., per cui in tali ipotesi vanno escluse sia l’azione di riduzione del prezzo che l’azione di risarcimento danni (vedi in tal senso Cass. 18.1.2013 n° 1258; Cass. 1.12.2010 n° 15395; Cass. 6.1.1979 n° 38; Cass. 3.12.1970 n° 2544)”

Trib. Roma Sez. X Sent. 5.11.2015 n° 22305

Tutela Consumatore – Autorità per l’Energia Elettrica

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2014,  n. 16559
Il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) può integrare il contenuto di contratti d’utenza individuali, derogando a norme di legge, purché tali norme siano dispositive (quindi derogabili dalle stesse parti) e sempre che la deroga sia posta a tutela dell’utente-consumatore. Le prescrizioni integranti devono, inoltre, essere determinate e non devono concretizzarsi in precetti che lascino al destinatario ampi poteri di scelta. In caso contrario, le suddette prescrizioni non saranno idonee a integrare i suddetti contratti.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Sez. II 7.01.2014 n. 77/07

La Corte, con una decisione assunta a maggioranza (con il dissenso del giudice Popovic), ha statuito il principio per il quale la preclusione nell’assegnazione al figlio del solo cognome materno è una discriminazione sulla base del sesso e costituisce una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ stata respinta l’ eccezione del Governo italiano per  il quale il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile in base all’art. 35, par. 3, lett. b), mancando un pregiudizio importante.

Secondo la Corte di  Strasburgo  la qualificazione dell’importanza del pregiudizio non può essere condotta solo sulla base di un eventuale pregiudizio economico ma deve essere considerata caso per caso alla luce delle questioni in gioco. Secondo la stessa Corte l’importanza sussiste, in quanto la sentenza può fornire una guida per le giurisdizioni nazionali, trattandosi, per di più, del primo caso italiano.

La Corte D.d.U. ha conseguentemente accertato la violazione dell’art. 8 che, pur non contenendo disposizioni esplicite sul diritto al cognome, riguardando il diritto al rispetto della vita privata e familiare, includerebbe però tutto ciò che attiene ad elementi di identificazione personale. Secondo la stessa Corte, consentire unicamente la trasmissione del cognome paterno, anche nei casi in cui la coppia sia favorevole a indicare solo quello materno, determina un effetto discriminatorio su persone che si trovano nella stessa situazione, svolgendo entrambi il ruolo di genitori. Questa discriminazione, secondo la Corte E.U., non è sanata neanche con la limitata concessione di aggiungere a quello paterno il cognome materno.

Allo Stato Italiano, salva la possibile impugnazione della decisione presa, spetterà l’adozione di misure di carattere generale di conformazione della normativa interna.

 

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